STATUTO "ASSOCIAZIONE UMANITARIA YRA"  

Denominazione-Sede-Scopi-Durata

Articolo 1
E' costituita un'associazione di volontariato a struttura democratica e senza fini di lucro denominata "Associazione Umanitaria Yra"

Articolo 2
L'Associazione ha sede in Lucca, frazione di Monte S.Quirico, Via di Sant'Alessio n° 815.

Articolo 3
L'Associazione opera nel pieno rispetto dei principi di cui alla Legge 11 agosto 1991 n° 266 (Legge quadro sul Volontariato) nonchè delle altre leggi statali e delle leggi regionali vigenti in materia e, pertanto:
- senza alcuna finalità di lucro;
- avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- per il perseguimento esclusiavamente di fini di solidarietà.

Articolo 4
L'Associazione ha per oggetto la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, attraverso servizio volontario, di forme di assistenza morale e materiale dirette ad alleviare e rimuovere lo stato di disagio di categorie sociali deboli e bisognose, con particolare riferimento ai bambini ed agli anziani.

Articolo 5
La durata dell'Associazione è illimitata.

Associati

Articolo 6
Possono aderire all'Associazione persone fisiche o enti pubblici e privati che ne condividono le finalità e siano mossi da spirito di solidarietà.
Acquistano la qualità di associato, oltre ai fondatori, coloro la cui domanda di ammissione sia accettata dall'Assemblea e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione: l'eventuale diniego di ammissione deve essere motivato.

Articolo 7
Gli associati hanno diritto:
- a frequentare i locali dell'Associazione;
- ad essere informati sulle iniziative ed attività dell'Associazione;
- al rimborso, da parte dell'Associazione, delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8
Gli associati contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Gli associati sono tenuti:
- ad osservare l'atto costitutivo e lo statuto;
- ad osservare le delibere legalmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, esclusione.
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè siano fatte almeno tre mesi prima.
Possono essere esclusi gli associati che:
- svolgono attività in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- contravvengono ai doveri stabiliti nell'atto costitutivo e nello statuto;
- non osservano le delibere legalmente prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, sentito il parere del Consiglio Direttivo, e comunicata all'interessato con lettera raccomandata.
Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione medesima.

Organi

Articolo 10
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori

Assemblea

Articolo 11
Hanno diritto di intervento e di voto all'Assemblea tutti coloro che abbiano preso parte alla costituzione dell'Associazione (fondatori) e coloro che siano stati successivamente ammessi ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto.
L'Assemblea, in particolare:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo e sentito il parere del Collegio dei Revisori;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- delibera sull'ammissione e sulla esclusione degli associati;
- emana le direttive generali per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- modifica l'atto costitutivo e lo statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto o ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12
L'Assemblea è convocato almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto da inviarsi a ciascun associato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza nonchè l'elnco delle materie da trattare. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purchè nel territorio della Regione Toscana.

Articolo 13
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o,in sua assenza, dal Vice Presidente;in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Articolo 14
L'Assemblea in prima convocazione è valdamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre in ogni caso la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli asssociati.

Articolo 15
Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Amministrazione

Articolo 16
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea tra gli associati. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica di consigliere è gratuita.

Articolo 17
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.
Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono gratuite.

Articolo 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso in qualunque forma inviato, purchè pervenga a ciascun Consigliere almeno un giorno prima di quallo fissato per l'adunanza.
Le convocazioni del Consiglio sono fatte presso la sede dell'Associazione o anche altrove, purchè entro il territorio della Regione Toscana.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in assenza di questi, dal Vice Presidente,
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
In particolare il Consiglio:
- predispone il bilancio consuntivo e quello preventvo da sottoporsi all'Assemblea;
- dà il parere per l'esclusione degli associati;
- determina annualmente le quote di iscrizione dell'Associazione;
- attua le direttive impartite dall'Assemblea ed adotta tutte le iniziative che ritiene utili per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- amministra il patrimonio dell'Associazione per l'attuazione dei fini istituzionali di quest'ultima;
- stabilisce i limiti di rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli associati per l'attività prestata.

Articolo 20
Al Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, compete la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente può esercitare, nei casi di necessità ed urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da perte del Consiglio stesso nella successiva riunione.

Collegio dei Revisori

Articolo 21
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori composto da tre membri, eletti dall'Assemblea anche tra estranei all'Associazione, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori devono accertare le regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
La carica di Revisore è gratuita.

Patrimonio - Esercizi Sociali

Articolo 22
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote di iscrizione degli associati;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contribuiti di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque finalizzate agli scopi istituzionali dell'Associazione.
La documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, è conservata, a cura del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n° 266/91.

Articolo 23
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. L'Assemblea delibera sull'aprrovazione del bilancio con le maggioranze previste dal primo comma dell'articolo 14 del presente Statuto.
Dal bilancio devono risultare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n° 266/91, i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti dall'Associazione per il perseguimento dei propri scopi.

Assicurazione degli aderenti

Articolo 24
Gli associati che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della Legge n° 266/91.

Personale dipendente od autonomo

Articolo 25
L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità o, in caso di particolari esigenze dell'Associazione, di attività necessarie ad assicurare il regolare funzionamento.

Scioglimento

Articolo 26
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori nonchè alla devoluzione del patrimonio residuo in conformità alla Legge n°266/91.

Rinvio

Articolo 27
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, della Legge 11 agosto 1991 n° 266 e delle altre leggi statali e regionali vigenti in materia.